La Faib, con una nota a firma del Presidente Giuseppe Sperduto, d’intesa con l’Ufficio legislativo Confesercenti, ha inviato una nota al Ministro dello Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti, al Vice Ministro dello Sviluppo Economico, On. Gilberto Pichetto Fratin e per conoscenza alla dott.ssa Loredana Gulino, Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica e alla dr.ssa Simona Angari, dirigente della Divisione XII Analisi economiche, monitoraggio dei Prezzi e statistiche sul commercio e sul terziario, chiedendo la revisione del presunto obbligo di comunicazione in assenza di variazione dei prezzi e l’irretroattività delle sanzioni.
La nota evidenzia che la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, all’art. 1, primo comma, stabilisce che “al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato”. Il terzo comma dello stesso art. 1 dispone che in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. La norma prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definisca i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori.”
La nota prosegue prendendo atto che “Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto del 15 ottobre 2010, ha attuato tale previsione. L’art. 1 del decreto stabilisce che l’obbligo di comunicazione al MISE dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti è individuato esclusivamente con riferimento:
- a) alla comunicazione iniziale;
- b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;
- c) alla comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.”
Nella nota il Presidente Sperduto evidenzia che “Ad avviso della Faib Confesercenti, che è stata tra le organizzazioni maggiormente rappresentative ad essere audita nella fase di elaborazione della legge, l’interpretazione logica della norma stabilisce che il gestore ha l’obbligo di comunicare il prezzo del carburante al MISE, secondo quanto prevede l’art. 1 del Dm 15 ottobre 2010:
- in caso di variazione di prezzo in diminuzione, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata;
- in caso di variazione di prezzo in aumento, contestualmente all’applicazione del nuovo prezzo;
- il gestore non ha alcun obbligo di comunicazione del prezzo nel caso in cui questo rimanga invariato rispetto all’ultima comunicazione (infatti la norma prevede l’obbligo di comunicazione “in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento”, così affermando implicitamente che la comunicazione non è dovuta se il prezzo non varia, ma solo se varia in diminuzione o in aumento).”
Del resto, la comunicazione del prezzo, in assenza di variazioni, non darebbe al consumatore- e neanche al Mise- alcun elemento di novità, non aggiungendo nessuna informazione aggiuntiva non essendo intervenuta una variazione dei prezzi. L’obbligo- presunto- in questo caso sarebbe esclusivamente un indebito aggravio a carico dei gestori, senza alcun beneficio per il pubblico interesse.
“Tuttavia- prosegue la nota- il Ministero, con circolare (n. 75532, del 6 maggio 2014), ha dato indicazioni inspiegabilmente diverse, sostenendo che la comunicazione del prezzo con cadenza almeno settimanale sia sempre obbligatoria, anche in assenza di variazione di prezzo. Il MISE, dopo aver evidenziato la gravità della condotta dei gestori che non comunichino le variazioni del prezzo in aumento, rimarca “l’importanza per i consumatori di conoscere anche le variazioni in diminuzione, in quanto solo un quadro di precisa e completa informazione consente di adottare adeguate decisioni di consumo, che sarebbero viceversa alterate in caso di perdurante disallineamento tra il prezzo praticato e quello comunicato”. La nota ministeriale così continua: “Persino in caso di totale assenza di variazioni di prezzo l’obbligo di comunicazione settimanale appare utile, sia ai fini dei controlli dell’amministrazione, che può in tal modo più facilmente individuare i casi di omissione dell’adempimento, sia per i consumatori che ne possono trarre una conferma dell’effettivo grado di aggiornamento del dato pubblicato. Pertanto, sia pure se con minore grado di priorità, la violazione dell’obbligo di comunicazione almeno settimanale deve essere, a regime, oggetto di contestazione e di eventuale conseguente sanzione anche in caso di variazioni di prezzo in diminuzione (…) e solo in totale assenza di variazioni l’omissione di tale comunicazione, che comunque resta obbligatoria, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione nelle prime occasioni in cui viene rilevata (ivi compresa la sostituzione della contestazione con una semplice diffida ad adempiere, ovvero l’eventuale archiviazione della contestazione comunque effettuata), tenendo conto del minimo grado di lesione dell’interesse tutelato e soprattutto dell’assenza di dolo o colpa per possibili equivoci iniziali nella corretta interpretazione delle disposizioni in questione che, come è noto, rileva ai fini del presupposto soggettivo della violazione ai sensi dell’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La nota Faib prosegue osservando che “Fermo restando che – a nostro avviso – l’obbligo di comunicazione del prezzo di vendita del carburante vige, in coerenza con quanto previsto dalla norma, solo in caso di variazione del prezzo medesimo in diminuzione o in aumento, riteniamo che l’eventuale contestazione da parte degli Organi di vigilanza della mancata comunicazione settimanale dei prezzi dei carburanti in assenza di variazione possa essere opposta mediante scritti difensivi dinanzi al Sindaco, chiedendo l’archiviazione degli atti. Allo scopo di evitare un defatigante ed oneroso contenzioso, chiediamo dunque al Ministero di mutare avviso rispetto alla precitata circolare, chiarendo che l’obbligo di comunicazione vige solo nel caso di variazione del prezzo del carburante in diminuzione o in aumento, e mai nel caso in cui il prezzo non sia variato, come d’altronde previsto espressamente dal Dm 15 ottobre 2010.”
Nella lettera al Mise, la Faib ha quindi affrontato “Una seconda questione riguarda l’applicazione di sanzioni per presunte violazioni pregresse ed in serie, che si è verificata talvolta in situazioni in cui gli Organi di vigilanza, nel corso di una verifica ispettiva, abbiano riscontrato una mancata comunicazione del prezzo dei carburanti per più settimane, anche a prescindere dalla mancata variazione del prezzo” chiarendo che “A nostro avviso, in queste fattispecie, l’opposizione presentata mediante scritti difensivi dinanzi al Sindaco e riguardante le contestazioni relative alle mancate comunicazioni del prezzo dei carburanti in assenza di effettiva variazione, coerentemente con quanto sopra evidenziato, ha concrete prospettive di vittoria.”
Per Faib “Diverso il caso delle eventuali contestazioni riguardanti la mancata comunicazione di variazioni effettive, sebbene pregresse. Tuttavia, riteniamo che l’applicazione, in questi casi, di una pena corrispondente alla somma prevista per la singola violazione moltiplicata per il numero delle violazioni contestate sia eccessivamente afflittiva per il gestore, al quale semmai andrebbe applicata un’unica sanzione, aumentata in una ragionevole percentuale, comunque non superiore al doppio del minimo edittale, come recentemente il legislatore ha previsto, ad esempio, riguardo agli illeciti amministrativi contemplati dal “Codice dell’ambiente” in materia di rifiuti(…), caso in cui, ai sensi dell’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006, chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio.” Il Presidente Sperduto conclude la nota osservando che “Nelle more della modifica della norma, che chiederemo venga corrispondentemente ed opportunamente emendata, evidenziamo l’opportunità che il Ministero, con propria nota circolare, dia alle Autorità competenti all’irrogazione della sanzione l’indicazione di applicare, in questi casi, in via di equità, una sola sanzione, nell’importo minimo edittale.”
La nota fa seguito ai contatti informali con gli uffici ministeriali in cui- già dal mese scorso- si segnalavano incongruenze tra l’operato degli organi di controllo e le premesse normative.