CREDITO DI IMPOSTA E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE TURISTICHE Pubblicato l’avviso

Sul sito internet del Ministero del Turismo è stato pubblicato l’avviso ministeriale concernente l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto per le imprese turistiche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Il contributo in forma di credito d’imposta e il contributo a fondo perduto sono finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

risorse disponibili (articolo 1, comma 2)

Il contributo a fondo perduto e il credito d’imposta sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 40 milioni per l’anno 2025.

Il limite di spesa complessivo è pertanto pari a 500 milioni di euro, eventualmente integrabili sulla base della sopravvenienza di ulteriori risorse unionali, statali e/o regionali.

Il 50% delle risorse è destinato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica e innovazione digitale.

Il 40% delle risorse è destinato agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

beneficiari (articolo 2)

Come indicato dall’articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 152 del 2021, gli incentivi sono riconosciuti a favore delle imprese alberghiere, delle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006 n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Secondo quanto riportato nell’articolo 2 dell’Avviso, i suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento.

Tutti i requisiti previsti dall’Avviso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 anni successivi all’erogazione del pagamento finale dell’agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all’agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati.

I soggetti beneficiari:

– devono gestire una attività ricettiva o un servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda,

– ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.

incentivi riconoscibili (articolo 3, commi 1 e 2)

Il credito di imposta è riconosciuto fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammissibili riportati nell’articolo 4 dell’Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024.

Il credito di imposta è riconosciuto anche per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L’avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell’intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi ammissibili realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro, fruibile anche indipendentemente dal credito di imposta.

Il contributo può essere aumentato come segue, anche cumulativamente:

– fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l’intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15 per cento dell’importo totale dell’intervento;

– fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l’impresa o la società abbia i requisiti previsti per rientrare tra le azioni positive per l’imprenditoria femminile (articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198) o nel caso di società cooperative e società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da giovani, o società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, o imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo; per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;

– fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

condizioni e limiti (articolo 3, commi 4-7)

Gli incentivi sono concessi a ciascuna impresa in conformità alla misura 4.2 Ml C3 del PNRR e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 della Commissione europea, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e alla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e comunque secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.

Il credito di imposta e il contributo a fondo perduto possono essere riconosciuti in favore della medesima impresa, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento della spesa complessiva ammissibile per gli interventi.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, non possono portare al superamento del costo sostenuto per gli interventi.

Ai fini del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dall’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 8 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia, misura M1C3-4.2, l’attribuzione degli incentivi avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande, nel limite massimo di spesa pari a euro 500 milioni.

Nel caso di esaurimento delle risorse disponibili prima del raggiungimento dell’obiettivo del numero minimo di 3.500 imprese beneficiarie, gli incentivi verranno comunque concessi alle prime 3.700 imprese turistiche e l’incentivo riconoscibile verrà di conseguenza ridotto in misura proporzionale.

Interventi ammissibili (articolo 4)

Sono considerati ammissibili i seguenti interventi:

– interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture, indicati dall’articolo 2 del decreto del MISE del 6 agosto 2020 (allegato);

– interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Testo unico delle imposte sui redditi (interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari);

– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall’articolo 1, comma 2, del dpr 24 luglio 1996, n. 503 (Per barriere architettoniche si intendono: a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.);

– interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del dpr 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,

– la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;

– l’acquisto di mobili e componenti d’arredo, ivi inclusa l’illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui ai punti precedenti, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell’ammortamento degli stessi;

– gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (impianti wi-fi; siti web ottimizzati per il sistema mobile; programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti; spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di cui sopra) esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale.

Gli interventi sopra elencati, a pena di decadenza dall’incentivo:

– nel caso siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, devono riguardare fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d’uso delle attività beneficiarie;

– devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione della domanda;

– devono essere dettagliatamente progettati;

– devono iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari;

– devono essere conclusi entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del turismo dell’elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, di massimo sei mesi. Resta fermo che gli interventi devono essere conclusi non oltre la data del 31 dicembre 2024.

Infine, gli interventi devono risultare conformi alla normativa ambientale nazionale e unionale, alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, nonché essere conformi agli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) (allegati).

In particolare, dovranno essere esclusi gli interventi che comportano:

– attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle;

– attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

– attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

– attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.

In caso di accertata violazione del sopra citato principio «non arrecare un danno significativo», il soggetto beneficiario responsabile della violazione decade dall’incentivo e il Ministero provvede al recupero delle somme già eventualmente erogate.

spese ammissibili (articolo 5)

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute, le spese coerenti con quelle di cui al documento “Spese ammissibili” che verrà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del turismo entro trenta giorni dalla emanazione dell’Avviso in oggetto.

Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi.

L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Per le spese sostenute in relazione agli interventi di riqualificazione antisismica, si applicano altresì le previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 sulle modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (allegato).

In ogni caso, non sono ammissibili le spese:

– per le quali non sia adeguatamente provata l’idoneità a realizzare il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva con investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale;

– non ritenute ammissibili in sede di rendicontazione dalla Commissione europea;

– non risultano conformi agli obiettivi perseguiti dall’Unione Europea in materia ambientale;

– obbligatorie a norma di legge.

istanza per il riconoscimento degli incentivi (articoli 6-8 e allegato I)

L’istanza da parte delle imprese interessate andrà presentata al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell’Avviso in oggetto.

Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l’istanza entro i trenta giorni successivi all’apertura della piattaforma online.

I requisiti dell’istanza e la documentazione da allegare sono indicati nell’articolo 6 dell’Avviso e nell’allegato I.

Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, l’impresa interessata dovrà indicare, tra l’altro, se intende richiedere il riconoscimento di entrambi gli incentivi, credito di imposta e fondo perduto, ovvero l’accesso ad uno solo di essi.

Oltre ad indicare la data di inizio e la data di conclusione degli interventi previsti, e le spese per le quali intende eventualmente fruire del finanziamento a tasso agevolato, il richiedente dovrà anche indicare se intende richiedere una anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto,

Gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi indicati, inclusi quelli indicati nell’allegato I dell’Avviso, nel rispetto dei limiti delle risorse.

Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari.

modalità di fruizione del credito d’imposta (articolo 9)

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025, senza l’applicazione dei limiti previsti dalle norme vigenti (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). Ai fini della compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero del turismo, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi degli intermediari, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 (allegato).

modalità di erogazione del contributo a fondo perduto (articolo 10)

Il contributo a fondo perduto di cui al presente Avviso è erogato a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda, un’anticipazione non superiore al 30 per cento del contributo a fondo perduto, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria o cauzione.

Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell’intervento, una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili e la documentazione di legge per le verifiche antimafia.

Ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero del Turismo tramite il sistema informativo, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento, la fideiussione bancaria o assicurativa, la documentazione di legge per le verifiche antimafia, in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori, in caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto di beni, copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5 % dell’investimento ammesso.

Il Ministero del turismo provvede ad effettuare l’erogazione del contributo, in unica soluzione o a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.

procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato (articolo 11)

Per le spese ammissibili inerenti al medesimo progetto non coperte dal credito di imposta e dal contributo a fondo perduto, è possibile fruire del finanziamento a tasso agevolato previsto dal decreto interministeriale del 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica” (allegato), a condizione che almeno il 50 per cento di tali spese sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica, nel rispetto delle disponibilità a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico delle finanze pubbliche.

modalità di rendicontazione (articolo 12)

Il soggetto richiedente, accedendo con il proprio profilo al sistema informativo messo a disposizione, può in qualsiasi momento caricare i giustificativi di spesa e di pagamento.

Ai fini della rendicontazione si chiarisce che:

– tutte le fatture devono contenere i costi unitari dei beni e/o dei servizi acquisiti;

– la data di termine del progetto coincide con la data dell’ultima fattura emessa in relazione alle attività previste dal progetto;

– tutte le fatture devono essere quietanzate;

– le spese devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento in modo tracciabile che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all’operazione oggetto di agevolazione.

Dovrà inoltre essere prodotta:

– in caso di opere edili-murarie e impiantistiche sia esterne sia interne, la documentazione comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere, la certificazione di collaudo o di regolare esecuzione;

– in caso di opere edili-murarie e impiantistiche esterne, l’elenco di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati ottenuti per l’attuazione dei progetti, in coerenza con quanto inserito in fase di domanda;

– la certificazione di risparmio energetico;

– la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

– una documentazione fotografica comprovante l’apposizione del cartellone temporaneo per la promozione – pubblicizzazione dell’aiuto comunitario previsto per la Missione 1 C3 Misura 4.2 del PNRR.

Credito_di_imposta_2022