ATTENZIONE URGENTE
informazioni sulle erogazioni pubbliche percepite
Il Decreto Crescita (art. 35 Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 – Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019), confermando le difficoltà interpretative relative alla disciplina degli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche (L. 124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129) che non specificava in maniera chiara le modalità di adempimento in capo ai soggetti obbligati, ha completamente riscritto la norma sull’obbligo di trasparenza.
La nuova formulazione disciplina separatamente gli obblighi a cui sono tenuti, da un lato, associazioni, fondazioni, onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e dall’altro le imprese, ossia tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2195 del codice civile.
Qui di seguito si forniscono indicazioni con particolare riferimento alle imprese chiamate a dare evidenza degli importi e delle informazioni relative alle erogazioni ricevute.
DOVE OCCORRE DARE EVIDENZA DELLE EROGAZIONI CONSEGUITE ED ENTRO QUALI TERMINI?
E’ richiesto, a chi ha ricevuto pubbliche erogazioni, di darne specifica evidenza in nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. I tempi sono pertanto quelli dell’approvazione dei bilanci annuali. L’obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2018.
Per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata, l’obbligo di trasparenza va assolto entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, sui siti internet aziendali o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. In questo caso la prima applicazione della norma dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2019.
QUALI EROGAZIONI?
E’ finalmente chiarito dal Decreto Crescita che l’obbligo di trasparenza riguarda solo sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente “dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai soggetti di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.
Pertanto, ad esempio, il credito d’imposta R&S, il superammortamento e l’iperammortamento non sono soggetti alla disciplina ad oggetto, trattandosi di misure generali.
Come rilevato da Assonime e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, intervenuti sul tema il 6 maggio con un documento unitario a commento, il riferimento alle somme “effettivamente erogate” “indica chiaramente che la rendicontazione dovrà essere effettuata secondo il criterio per cassa. Per le eventuali erogazioni non in denaro, il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di competenza del periodo in cui lo stesso è fruito”.
Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o entro il 30 giugno di ogni anno sui siti internet, per le aziende non tenute alla redazione della nota integrativa o che redigono il bilancio in forma abbreviata ) non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
CON CHE MODALITA’ POSSONO ESSERE ASSOLTI GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA?
Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Si riporta qui di seguito il link al Registro nazionale degli aiuti di Stato ove ogni impresa può verificare la propria posizione e, qualora l’aiuto sia contenuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, farvi rinvio: https://www.rna.gov.
QUALI SANZIONI SI APPLICANO?
Gli obblighi di trasparenza sussistono a decorrere dall’esercizio finanziario 2018, ma solo a partire dal 1° gennaio 2020 la relativa inosservanza comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.
Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito, altresì, il termine entro il quale ottemperare all’obbligo di pubblicazione. Il perdurare dell’inosservanza è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi.