REGOLE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE O GREEN PASS. FIRMATO DPCM

Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM di cui all’art. 9 della legge di conversione del “decreto riaperture”, che definisce le modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19 che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l’accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

In particolare, come previsto dall’art. 9, il certificato verde, o “green pass”, è necessario nelle seguenti situazioni:

  • SPOSTAMENTI IN ZONA ARANCIONE E ROSSA.
  • ACCOMPAGNATORI DEI PAZIENTI IN ATTESA NEI REPARTI.
  • PERSONE OSPITATE PRESSO STRUTTURE DI OSPITALITA’ O SANITARIE IN USCITA TEMPORANEA.
  • PARTECIPAZIONE A SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.
  • SVOLGIMENTO DI FIERE (Si ritiene si tratti di grandi eventi fieristici, non di fiere locali).
  • FESTE CONSEGUENTI A CERIMONIE CIVILI O RELIGIOSE.

Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità  nove mesi);
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (valida per sei mesi);
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità di 48 ore)

 Le certificazioni verdi sono messe a disposizione degli interessati attraverso i seguenti strumenti digitali:

  • Portale della piattaforma nazionale-DGC, cui si accede sia attraverso identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
  • Fascicolo sanitario elettronico;
  • App Immuni;
  • App IO;
  • Sistema TS, per il tramite di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri medici delle aziende sanitarie, USMAF, SASN autorizzati alla funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria.

La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 è effettuata mediante lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile (App) descritta in allegato B, paragrafo 4, al DPCM.  Alla verifica sono deputati:

  1. I pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti a pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009
  3. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19 (in caso di cerimonie), nonché i loro delegati
  4. Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid- 19, nonché i loro delegati
  5. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
  6. I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, nonché i loro delegati;

I soggetti di cui alle lettere 3), 4), 5), 6) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

L’App di verifica è installata su un dispositivo mobile, che consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo  l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo.